1. Al fine di contribuire alla creazione di un sistema internazionale più equo e solidale, attraverso la promozione di politiche favorevoli ad una crescita economica più giusta socialmente per tutte le nazioni, lo Stato si impegna per la realizzazione di appositi programmi e per l'istituzione di fondi di cooperazione internazionale finalizzati a contrastare il divario nell'accesso alle nuove tecnologie nonché ad assicurare a ogni popolo e a ogni essere umano il diritto all'accesso alle stesse tecnologie, al sapere e all'informazione.
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il programma per la lotta al divario nell'accesso alle nuove tecnologie a livello internazionale, di seguito denominato «programma».
2. Il programma prevede la realizzazione, in accordo con il Ministero degli affari esteri, di interventi:
a) di informazione, formazione e sensibilizzazione per favorire la conoscenza nei Paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete INTERNET e ad altre fonti di informazione, in particolare telematica;
b) di cooperazione formativa e industriale nei Paesi in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione
c) mirati alla diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie, individuando le modalità necessarie atte a conciliare tali accessi con gli interventi nei settori delle tecnologie tradizionali;
d) per la creazione e la valorizzazione di una industria tecnologica locale, in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, nonché di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologica e scientifica, anche attraverso progetti di cooperazione internazionale volti a valorizzare e a sviluppare centri di ricerca in loco e funzionali alle diverse esigenze locali;
e) di sostegno per dotare i Paesi in via di sviluppo di infrastrutture tecnologiche atte a garantire l'accesso a tutti gli abitanti, anche attraverso la installazione di postazioni pubbliche sul territorio nazionale, nonché di diffusione di sistemi open source, free software e di applicazioni locali nelle lingue nazionali dei Paesi in via di sviluppo;
f) di sostegno per la realizzazione di canali educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza;
g) di sostegno a progetti pilota innovativi a forte valenza sociale.
3. Il programma si avvale di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di controllo ed indirizzo istituiti ai sensi dell'articolo 3, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 2.
4. Il programma è articolato in piani operativi. Ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere consultivo del centro tecnico di sostegno e parere vincolante del comitato
1. Sono istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il centro tecnico di sostegno e il comitato di controllo ed indirizzo del programma.
2. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, degli obiettivi e delle iniziative del programma. Svolge altresì funzioni di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma stesso, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promuovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale.
3. Il centro tecnico di sostegno fornisce informazioni e pareri al comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del programma.
4. Il centro tecnico di sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del centro tecnico di sostegno rimangono in carica tre anni. Il centro tecnico di sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali.
5. Il centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri, al comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.
a) tre rappresentanti rispettivamente indicati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'ambiente e della
b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore dell'innovazione tecnologica e delle telecomunicazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) sette rappresentanti delle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative a livello nazionale, riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e operanti sul territorio nazionale con esperienze nei settori dell'innovazione tecnologica e della cooperazione internazionale.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono altresì istituite ulteriori strutture di supporto al programma per lo svolgimento delle funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza.
14. Una parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, fino ad un massimo del 5 per cento, è destinata alle strutture del programma di cui al presente articolo.
1. E' istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un apposito fondo speciale destinato all'istituzione del programma e alla realizzazione delle sue finalità.
2. Il fondo speciale è costituito dalle risorse ricavate annualmente da una apposita convenzione stipulata, secondo lo schema riportato nell'allegato A annesso alla presente legge, tra lo Stato e gli operatori di telefonia fissa e mobile riconosciuti titolari di licenza ed operanti ai sensi della legislazione vigente.
3. La convenzione ha valore vincolante per ogni soggetto indicato dal comma 2, pena la perdita di ogni concessione e licenza pubbliche.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La convenzione di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere stipulata entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge.